Il contratto a tempo determinato, proroghe e rinnovi

di Micaela Faggiani

Le risposte tecniche in ambito lavorativo di Eurointerim ad una delle domande più gettonate

Yuri di Milano è solo uno dei tanti utenti che ,attraverso il sito dell’agenzia del lavoro Eurointerim, ha posto la domanda sul funzionamento e regole dei contratti a tempo determinato.

In particolare la domanda riguardava l’obbligo o meno, alla scadenza di questo tipo di contratto, di firmare l’eventuale proroga o rinnovo dello stesso.

Qui la riposta valida per tutti da parte degli addetti ai lavori di Eurointerim, nel vero senso della parola. 

“Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato dal fatto di avere una scadenza che viene pattuita al momento della firma della lettera di assunzione.

La materia delle proroghe e dei rinnovi del contratto a tempo determinato è disciplinata dall’articolo 21 (Proroghe e rinnovi) del D. Lgs 81/15 che prevede:

  1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
  2. Il rinnovo è un nuovo contratto perciò nessuno può essere obbligato a sottoscriverlo, la proroga, come previsto dalla normativa, richiede il consenso del lavoratore. Il consenso è libero quindi può o meno esserci. Se non c’è l’accordo di entrambe le parti non ci possono essere né proroga né rinnovo.

Non sussiste quindi un obbligo giuridico da parte del Lavoratore di accettare una proroga o un rinnovo, naturalmente il Lavoratore farà le proprie valutazioni.

È buona norma che le parti discutano in anticipo un’eventuale proroga o un possibile rinnovo, in modo da consentire sia l’organizzazione della vita privata del Lavoratore che dell’attività d’impresa svolta dal Datore di Lavoro. Spesso sono i Contratti Collettivi a fissare i termini entro i quali comunicare e/o accettare proroghe e rinnovi.

In caso di somministrazione di lavoro è il Contratto Collettivo Nazionale delle Agenzie per il Lavoro a disciplinare questi aspetti.

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